Il progetto

Allegato “A” all’atto costitutivo

Statuto dell’associazione

Denominazione

È costituita, senza alcun fine di lucro, l’associazione denominata «LA SARDEGNA VERSO L’UNESCO».

Articolo 1

Scopo principale

Scopo principale dell’associazione è la promozione e lo sviluppo della Sardegna, con particolare riferimento al Patrimonio Culturale e Archeologico e il riconoscimento del suo “Eccezionale Valore Universale” riguardo ai criteri definiti dalle LINEE GUIDA OPERATIVE  e dalla Convenzione Unesco, con conseguente inserimento nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità.

Per tali attività «LA SARDEGNA VERSO L’UNESCO» potrà collaborare con soggetti esterni alla propria organizzazione.

Articolo 2

Sede

L’associazione ha sede legale nel Comune di Cagliari e indirizzo della sede nella via Malpighi, civico n°4.

Articolo 3

Finalità

L’associazione, basata sul volontariato e senza alcuno scopo di lucro, è apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha come finalità la promozione e lo sviluppo della Sardegna, con particolare riferimento al Patrimonio Culturale e Archeologico e il riconoscimento del suo “Eccezionale Valore Universale” riguardo ai criteri definiti dalle LINEE GUIDA OPERATIVE  e dalla Convenzione Unesco, con conseguente inserimento nella Lista dei Patrimoni dell’Umanità.

L’associazione, pertanto, si propone:

1) lo studio e la diffusione di conoscenze, di idee e di orientamenti culturali atti al raggiungimento degli scopi sociali;

2) la formazione dei cittadini che si riconoscono nei principi ispiratori dell’associazione;

3) la diffusione di idee che favoriscano la soluzione dei problemi della Sardegna in armonia con i principi ispiratori dell’associazione, anche mediante l’utilizzo di pubblicazioni, di trasmissioni radiotelevisive e della rete internet;

4) il coordinamento con i docenti di scuole di ogni ordine e grado e di istituti universitari per rendere più efficace l’azione educativa e formativa della cittadinanza;

5) il coordinamento delle proprie attività con quelle di altre istituzioni civili e sociali, laiche e religiose;

7) la realizzazione di progetti, di collaborazioni e di consulenze con enti pubblici e con privati;

Articolo 4

Associati

All’associazione possono aderire in qualità di associati ordinari le persone che ne condividono lo scopo e le finalità.

Gli associati possono essere onorari e ordinari.

Sono ordinari coloro che hanno sottoscritto l’atto costitutivo dell’associazione.

La richiesta di adesione deve essere inviata nella sede dell’associazione, deve essere presentata da tre consiglieri del consiglio direttivo in carica e deve essere accolta con deliberazione unanime dal Consiglio Direttivo entro trenta giorni dalla richiesta. In caso di mancata deliberazione favorevole alla domanda di adesione, essa deve intendersi respinta.

Associati ordinari possono essere soltanto le persone la cui richiesta di adesione è stata accolta, che siano in regola col pagamento della quota associativa per l’anno in corso.

Associati onorari sono coloro ai quali l’associazione riconosce particolari meriti.

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali sociali, di partecipare a qualsiasi manifestazione promossa dall’associazione e di essere candidati alle cariche dell’associazione.

Articolo 5

Recesso ed esclusione

Gli associati sono sempre liberi di recedere dall’associazione.

L’adozione del provvedimento di esclusione è sempre di competenza del consiglio direttivo dell’associazione.

La qualità di associato si perde:

  1. a) per dimissioni;
  2. b) per incompatibilità con i fini associativi;
  3. c) per gravi motivi riguardanti la violazione dei principi ispiratori dell’associazione;
  4. d) per inadempimento nel pagamento delle quote associative;
  5. e) per decesso.

L’attività degli associati deve essere svolta a titolo gratuito.

Articolo 6

Patrimonio

L’associazione si autofinanzia nelle forme sotto indicate secondo principi di sobrietà e di trasparenza.

Il patrimonio dell’associazione è costituito:

– dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti eseguiti, con tale imputazione, in denaro, beni mobili e immobili e altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi associativi;

– dalle quote associative annuali;

– dai beni mobili e immobili che perverranno a qualsiasi titolo all’associazione, compresi quelli da essa acquistati, che saranno destinati a incremento del fondo di dotazione;

– dalle elargizioni effettuate da enti e da privati con espressa destinazione a incremento del patrimonio;

– dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni;

– dalla parte delle rendite non utilizzate che, con deliberazione dell’organo amministrativo, può essere destinata a incremento del patrimonio;

– dai contributi concessi al fondo di dotazione dallo Stato, da enti territoriali e da altri enti pubblici.

Per le raccolte pubbliche di fondi, secondo le disposizioni e nei termini di cui all’art. 20 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, dovrà essere redatto un separato rendiconto relativo alle entrate e alle spese di ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

L’associazione non può, neanche indirettamente, distribuire utili, avanzi di gestione e fondi, riserve e capitale durante la vita dell’organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate in favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

L’associazione può, per il raggiungimento dei propri scopi, assegnare incarichi professionali ai propri soci, con il riconoscimento delle sole spese sostenute, all’interno di progetti finanziati dal patrimonio sociale o da soggetti pubblici o privati.

Articolo 7

Organi e unità operative

L’associazione è amministrata dai seguenti organi:

– assemblea degli associati ordinari;

– presidente;

– comitato di gestione;

– consiglio direttivo;

– tesoriere;

– comitato scientifico.

Per la realizzazione dell’attività e dei fini dell’associazione saranno costituiti gruppi di lavoro formati su base territoriale o tematica. I modi di attivazione e di gestione dei gruppi di lavoro è di competenza dell’ufficio di presidenza al quale spetta anche il compito di coordinare i diversi ambiti territoriali e le eventuali forme di coordinamento e di federazione con altre associazioni che hanno finalità comuni.

Articolo 9

Assemblea

L’assemblea, composta da associati in regola col versamento delle quote associative, deve essere convocata dal presidente in seduta ordinaria almeno due volte all’anno mediante comunicazione scritta che contenga l’ordine del giorno e affissa almeno quindici giorni prima nella sede sociale o, in alternativa, mediante qualsiasi altro sistema di comunicazione (compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il telefax, i messaggi di posta elettronica, ordinaria o certificata, inviati nelle caselle di posta che saranno comunicate dai singoli associati, whatsapp messenger o Facebook).

L’assemblea può essere convocata su iniziativa del presidente e deve essere convocata quando ne facciano richiesta scritta almeno un terzo degli associati.

L’assemblea, eccezion fatta per quella che debba deliberare sulle modifiche dello statuto, è validamente costituita con la presenza, anche per delega, di almeno un terzo degli associati.

Per adottare deliberazioni che modificano lo statuto è necessaria la presenza, anche per delega, di almeno due terzi degli associati.

La delega può essere conferita soltanto a un associato con diritto di voto e ciascun associato può essere portatore di più deleghe.

L’assemblea delibera col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

L’assemblea discute ed approva i bilanci preventivo e consuntivo annuali dell’associazione, elegge il presidente, il consiglio direttivo e determina il numero dei soci partecipanti al Consiglio Direttivo. L’assemblea ha le seguenti competenze:

– determina le linee del programma annuale di attività a cui il consiglio di amministrazione dovrà attenersi;

– approva il regolamento interno;

– approva il trasferimento di sede;

– approva la ratifica dei provvedimenti, di competenza dell’assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi d’urgenza;

– delibera sulle proposte presentate dal consiglio direttivo;

– approva la relazione annuale del presidente sull’attività dell’associazione;

– approva, entro il mese di dicembre, il bilancio preventivo, e, entro il successivo mese di giugno, il consuntivo per l’esercizio finanziario che va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno;

– elegge – tra i soci – il presidente e i membri del consiglio direttivo;

L’assemblea è convocata in seduta straordinaria per deliberare sull’eventuale scioglimento dell’associazione, per apportare modifiche allo statuto. In quest’ultimo caso è necessaria la presenza in proprio o per delega di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 10

Presidente

Il presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, convoca e presiede le assemblee ed il consiglio direttivo.

Il presidente dà impulso a tutte le attività di coordinamento dell’associazione allo scopo di assicurare la tempestività delle decisioni e la più ampia diffusione delle iniziative dell’associazione.

Egli risponde in solido col tesoriere per l’operato di quest’ultimo.

La carica di presidente dura tre anni e può essere rinnovata.

Articolo 11

Il Comitato di Gestione

Il Comitato di Gestione è presieduto dal Presidente. Esso sarà costituito da un minimo di tre persone e massimo cinque, compreso il Presidente.

Il Comitato di Gestione ha compiti appunto gestionali e la responsabilità di portare a compimento i programmi stabiliti, nei tempi e nei modi proposti al momento della nomina, concordati e deliberati dall’assemblea.

L’operato del Comitato di Gestione, il perseguimento del mandato nei tempi e modi stabiliti preventivamente, viene verificato ogni sei mesi o, al massimo, ogni anno dal Comitato Direttivo e dall’Assemblea.

All’uopo il Comitato di Gestione presenta un report periodico secondo le suddette cadenze.

Articolo 12

Consiglio direttivo

Il consiglio direttivo gestisce l’associazione attuandone gli indirizzi generali approvati dall’assemblea e sulla base delle finalità e degli obiettivi statutari.

Il consiglio direttivo è composto da un numero di persone variabile da tre a nove, secondo quanto deliberato dall’assemblea in sede di nomina, e resta in carica per tre anni.

I consiglieri possono essere rieletti.

Il consiglio direttivo risponde del proprio operato all’assemblea.

Il consiglio, su proposta del presidente, nomina il tesoriere, delibera sul riconoscimento della qualifica di soci onorari e, in occasione della definizione dei bilanci preventivi, sugli importi e sulle modalità di versamento delle quote associative.

Le deliberazioni del consiglio direttivo sono adottate a maggioranza semplice.

Il consiglio direttivo è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti. In caso di parità di voti il voto del presidente prevale per determinare l’esito della votazione.

Il consigliere che per tre volte nell’arco dell’anno associativo diserta le riunioni del consiglio direttivo senza giustificati motivi decade automaticamente dalla carica e può essere sostituito in seguito a deliberazione del consiglio direttivo, fatta salva la ratifica della nuova nomina da parte degli associati riuniti nella prima assemblea successiva.

Analogamente si procederà in caso di dimissioni.

Tutte le cariche sono gratuite.

Il consiglio direttivo è competente per deliberare sulle espulsioni, sulle sospensioni e sui richiami degli associati.

La richiesta di adottare tali provvedimenti può essere fatta dal presidente, dall’ufficio di presidenza o da almeno cinque associate.

Articolo 13

Tesoriere

La gestione finanziaria dell’associazione è assicurata da un tesoriere nominato dal consiglio direttivo e da un revisore dei conti eletto dell’assemblea.

Il Tesoriere redige i bilanci preventivo e consuntivo.

II tesoriere, nominato dal consiglio direttivo, cura la gestione della cassa dell’associazione e ne tiene la contabilità, effettuandone le relative verifiche e i controlli.

Al tesoriere, mediante delega del presidente e su delibera del consiglio direttivo, può essere delegata la firma sociale per la gestione dei fondi dell’associazione, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, tramite una o più banche o uffici postali, scelti dal consiglio direttivo, presso i quali saranno accesi i conti correnti dell’associazione.

La rappresentanza dell’associazione con le banche che ne curano la tesoreria deve essere esercitata dal tesoriere.

Il tesoriere risponde del proprio operato in solido con il presidente.

Articolo 14

 Il Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è liberamente nominato dal Consiglio di Gestione, nel rispetto delle linee programmatiche dallo stesso definite, non ha limitazioni di partecipanti ed è presieduto da un componente scelto dal Consiglio Direttivo tra i membri esterni della comunità scientifica e tecnologica. Trattasi di un organo consultivo interno della Fondazione con compiti di supporto alle attività del Consiglio di Gestione in termini di proposte ed indirizzo, che dovrà redigere i fascicoli e le documentazioni necessarie allo sviluppo dell’iter di Nomina di cui allo scopo dell’associazione..

Il Comitato Scientifico ha durata triennale ed è rinnovabile, in tale periodo avrà cura di svolgere ogni azione utile al sostegno delle iniziative di valore storica promosse dalla Fondazione e di interfacciarsi direttamente con analoghe strutture nazionali ed internazionali ivi incluse, ma non in modo prioritario, quelle di ambito universitario. Il Comitato scientifico avrà cura di programmare e divulgare i risultati scientifici delle attività della Associazione oltre che i propri studi.

Il Comitato Tecnico Scientifico è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione, con la partecipazione dei membri del Consiglio di Gestione e si riunisce almeno una volta all’anno.

 Articolo 15

Esercizio finanziario e bilancio

L’esercizio finanziario, per il primo anno, termina il 30 giugno 2021. Per gli anni successivi, l’esercizio finanziario ha inizio il primo giorno del mese di luglio e termina il 30 giugno di ogni anno.

Entro tale termine l’organo amministrativo approva il bilancio economico di previsione e, entro il 30 ottobre successivo, il rendiconto economico e finanziario, predisposto dal medesimo organo, dell’esercizio decorso.

Quando particolari esigenze lo richiedano l’approvazione del rendiconto può avvenire entro il trentuno dicembre.

Il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo devono essere redatti, in particolare, con i seguenti criteri:

  1. a) l’obbligo di impiegare gli utili e gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;
  2. b) il divieto di distribuire, anche indirettamente, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve e capitale durante la vita dell’associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri enti che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima unitaria struttura;
  3. c) il divieto di cedere beni e di effettuare prestazioni di servizi a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità ai fondatori, ai componenti degli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l’organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell’associazione, ai loro parenti entro il terzo grado e ai loro affini entro il secondo grado e alle società da questi direttamente o indirettamente controllate;
  4. d) il divieto di acquistare beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, sino superiori al loro valore nominale;
  5. e) il divieto di corrispondere a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, interessi passivi, in dipendenza di prestiti di qualsiasi specie, superiori di quattro punti al tasso ufficiale di sconto;
  6. f) il divieto di corrispondere ai lavoratori dipendenti salari o stipendi superiori del venti per cento rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.

Articolo 16

Estinzione dell’associazione.

L’assemblea può deliberare, nei modi richiesti per deliberare le modificazioni dello statuto, l’estinzione dell’associazione:

  1. a) nominando uno o più liquidatori e determinando i criteri e i modi di liquidazione del patrimonio secondo le disposizioni dell’articolo 30 del codice civile e degli articoli 11 e 21 delle disposizioni di attuazione dello stesso codice;
  2. b) determinando, secondo le disposizioni dell’articolo 31 del codice civile e nell’osservanza delle disposizioni vigenti, i criteri e i modi di devoluzione dei beni rimasti dopo esaurita la liquidazione; in particolare, l’obbligo di devolvere il patrimonio dell’associazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, a organizzazioni che perseguano finalità analoghe a quelle dell’associazione o a fini di pubblica utilità.

Articolo 17

Rinvio

Per quanto non previsto e regolato da questo statuto, si applicano le norme del codice civile e le altre disposizioni di legge in materia di associazioni di carattere privato non lucrative.
Cagliari, 18 settembre 2020